Art. 25.
                 Eliminazione dei beni inventariati
    1.  Il materiale reso inservibile all'uso, o mancante per furto o
per   causa  di  forza maggiore,  e'  eliminato  dall'inventario  con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato, a carico
degli   eventuali   responsabili,   l'obbligo   di   reintegro  o  di
risarcimento.
    2.  Al  provvedimento  di  cui al comma 1 e' allegata copia della
denuncia  presentata  alla  locale  autorita'  di pubblica sicurezza,
qualora  trattasi  di  materiale  mancante  per  furto,  o il verbale
redatto  dalla  commissione  di cui all'Art. 51, comma 1, nel caso di
materiale reso inservibile all'uso.