Art. 25. Eliminazione dei beni inventariati 1. Il materiale reso inservibile all'uso, o mancante per furto o per causa di forza maggiore, e' eliminato dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato, a carico degli eventuali responsabili, l'obbligo di reintegro o di risarcimento. 2. Al provvedimento di cui al comma 1 e' allegata copia della denuncia presentata alla locale autorita' di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'Art. 51, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.