Art. 26. Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine 1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal responsabile amministrativo, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal responsabile amministrativo e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione deve risultare da apposito verbale. 2. Qualora piu' docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la responsabilita' e' attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna al responsabile amministrativo del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.