Art. 26.
Custodia   del   materiale  didattico,  tecnico  e  scientifico,  dei
                     laboratori e delle officine
    1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
gabinetti,   dei   laboratori   e  delle  officine  e'  affidata  dal
responsabile amministrativo, su indicazione vincolante del dirigente,
ai  rispettivi  docenti,  mediante  elenchi  descrittivi compilati in
doppio  esemplare, sottoscritti dal responsabile amministrativo e dal
docente  interessato,  che risponde della conservazione del materiale
affidatogli. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
    2. Qualora piu' docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni
o dei vari laboratori, la responsabilita' e' attribuita ad un docente
indicato   dal   dirigente.   Il   predetto   docente,  quando  cessa
dall'incarico,    provvede    alla    riconsegna    al   responsabile
amministrativo  del  materiale didattico, tecnico e scientifico avuto
in custodia.