Art. 28.
                         Scritture contabili
    1. I documenti contabili obbligatori sono:
      a) il programma annuale;
      b) il giornale di cassa;
      c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
      d) il registro del conto corrente postale;
      e) gli inventari;
      f) il registro delle minute spese;
      g) il  registro  dei  contratti stipulati a norma dell'Art. 30,
comma 3;
      h) il conto consuntivo.
    2.  Nel  giornale  di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento  e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.
    3.  Nei  registri  partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni  individuate  sulla base di quanto previsto dall'Art. 2,
comma 6,  e  si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e
quelle di incasso o di pagamento.
    4.  I  documenti  di  cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati  od  a  fogli  mobili, devono essere composti da pagine
numerate,   munite   del   timbro   dell'istituzione  e  siglate  dal
responsabile    amministrativo.    A   chiusura   dell'esercizio   il
responsabile  amministrativo  attesta il numero delle pagine di cui i
documenti sono composti.
    5.  La  responsabilita'  della  tenuta  della contabilita', delle
necessarie   registrazioni   e   degli  adempimenti  fiscali  e'  del
responsabile amministrativo.