Art. 30. Capacita' negoziale 1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 19/2000, hanno piena autonomia negoziale per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonche' dalle presenti disposizioni. 2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con esclusione dei contratti aleatori, fatti salvi i contratti assicurativi. Sono, altresi', escluse le operazioni speculative in genere nonche' le partecipazioni a societa' di persone e societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di societa' a responsabilita' limitata. 3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'Art. 17. 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 32, comma 2, lettera g) e dall'Art. 39.