Art. 30.
                         Capacita' negoziale
    1.  Le  istituzioni  scolastiche, anche attraverso gli accordi di
rete di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 19/2000, hanno piena
autonomia  negoziale  per  il raggiungimento e nell'ambito dei propri
fini  istituzionali,  fatte  salve le limitazioni specifiche poste da
leggi e regolamenti, nonche' dalle presenti disposizioni.
    2.  Nell'ambito  dell'autonomia  negoziale  di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con
esclusione   dei   contratti   aleatori,   fatti  salvi  i  contratti
assicurativi.  Sono,  altresi',  escluse le operazioni speculative in
genere  nonche' le partecipazioni a societa' di persone e societa' di
capitali,  fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi
anche costituiti nella forma di societa' a responsabilita' limitata.
    3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni  di legge e, nel caso vi sia liberta' di forma, mediante
scambio  di  corrispondenza  secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'Art. 17.
    4.  E'  fatto  divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni  o  mansioni proprie del personale in servizio nella scuola,
fatto  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  32,  comma 2, lettera g) e
dall'Art. 39.