Art. 31. Funzioni e poteri del dirigente nell'attivita' negoziale 1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio di istituto assunte ai sensi dell'Art. 32. 2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita' negoziali al responsabile amministrativo o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 19/2000. Al responsabile amministrativo compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alle minute spese di cui all'Art. 17. 3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si avvale dell'attivita' istruttoria del responsabile amministrativo. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituzione scolastica specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri fissati dal consiglio di istituto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g), puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.