Art. 31.
      Funzioni e poteri del dirigente nell'attivita' negoziale
    1.  Il  dirigente,  quale  rappresentante legale dell'istituzione
scolastica,  svolge  l'attivita'  negoziale necessaria all'attuazione
del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio
di istituto assunte ai sensi dell'Art. 32.
    2. Il dirigente puo' delegare lo svolgimento di singole attivita'
negoziali  al  responsabile amministrativo o ad uno dei collaboratori
individuati  a  norma dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n.
19/2000.    Al   responsabile   amministrativo   compete,   comunque,
l'attivita' negoziale connessa alle minute spese di cui all'Art. 17.
    3.  Il  dirigente, nello svolgimento dell'attivita' negoziale, si
avvale dell'attivita' istruttoria del responsabile amministrativo.
    4.  Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il personale
dell'istituzione   scolastica   specifiche  competenze  professionali
indispensabili  al  concreto  svolgimento  di  particolari  attivita'
negoziali,  il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e
sulla  base  dei  criteri  fissati dal consiglio di istituto ai sensi
dell'art.  32,  comma  2,  lettera  g),  puo' avvalersi dell'opera di
esperti esterni.