Art. 32.
    Interventi del consiglio di istituto nell'attivita' negoziale
    1. Il consiglio di istituto delibera in ordine:
      a) all'accettazione  e  alla  rinuncia  di  legati,  eredita' e
donazioni;
      b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
      c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
      d) all'accensione  di  mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
      e) ai  contratti  di  alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione  di  diritti  reali  su beni immobili appartenenti alla
istituzione  scolastica,  previa  verifica, in caso di alienazione di
beni  pervenuti  per  effetto  di  successioni  a  causa  di  morte e
donazioni,  della  mancanza  di  condizioni  ostative  o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
      f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
      g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
      h) alla    partecipazione    dell'istituzione   scolastica   ad
iniziative   che  comportino  il  coinvolgimento  di  agenzie,  enti,
universita', soggetti pubblici o privati;
      i) all'eventuale  individuazione  del superiore limite di spesa
di cui all'Art. 33, comma 1;
      j) all'acquisto di immobili.
    2.  Al  consiglio  di istituto spettano le deliberazioni relative
alla  determinazione  dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente, delle seguenti attivita' negoziali:
      a) contratti di sponsorizzazione;
      b) contratti di locazione di immobili;
      c) utilizzazione   di   locali,   beni   o   siti  informatici,
appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
      d) convenzioni  relative  a  prestazioni  del  personale  della
scuola e degli alunni per conto terzi;
      e) alienazione  di  beni  e  servizi prodotti nell'esercizio di
attivita' didattiche o programmate a favore di terzi;
      f) acquisto ed alienazione di titoli del debito pubblico;
      g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attivita' ed insegnamenti;
      h) partecipazione a progetti internazionali.
    3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  l'attivita'  negoziale  e'
subordinata  alla  previa deliberazione del consiglio di istituto. In
tali  casi,  il  dirigente  non  puo'  inoltre recedere, rinunciare o
transigere  se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto.
In  tutti  gli  altri  casi,  il  dirigente ha il potere di recedere,
rinunciare    e   transigere,   qualora   lo   richieda   l'interesse
dell'istituzione scolastica.