Art. 32. Interventi del consiglio di istituto nell'attivita' negoziale 1. Il consiglio di istituto delibera in ordine: a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredita' e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; f) all'adesione a reti di scuole e consorzi; g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o privati; i) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'Art. 33, comma 1; j) all'acquisto di immobili. 2. Al consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attivita' negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli del debito pubblico; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali. 3. Nei casi di cui al comma 1, l'attivita' negoziale e' subordinata alla previa deliberazione del consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non puo' inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.