Art. 34. Pubblicita', attivita' informative e trasparenza dell'attivita' contrattuale 1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione e' messa a disposizione del consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo dell'istituzione scolastica. 2. Una relazione sull'attivita' negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica e' presentata alla prima riunione successiva del consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attivita' contrattuale svolta o programmata, ai sensi della normativa vigente in materia. 4. Il responsabile amministrativo provvede alla tenuta della documentazione di cui al comma 3. 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituzione scolastica e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.