Art. 34.
Pubblicita',   attivita'  informative  e  trasparenza  dell'attivita'
                            contrattuale
    1.   Copia   dei  contratti  e  delle  convenzioni  conclusi  con
l'ordinaria  contrattazione  e' messa a disposizione del consiglio di
istituto   nella   prima   riunione   utile   ed   affissa   all'albo
dell'istituzione scolastica.
    2.  Una  relazione  sull'attivita' negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione   scolastica   e'  presentata  alla  prima  riunione
successiva  del  consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella
stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
    3.  E'  assicurato  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  degli
interessati  alla  documentazione  inerente  l'attivita' contrattuale
svolta o programmata, ai sensi della normativa vigente in materia.
    4.  Il  responsabile  amministrativo  provvede  alla tenuta della
documentazione di cui al comma 3.
    5.  Il  rilascio  delle  copie della documentazione in favore dei
membri   del   consiglio   di   istituto   e   degli   altri   organi
dell'istituzione  scolastica  e'  gratuito  ed  e' subordinato ad una
richiesta nominativa e motivata.