Art. 35.
                           C o l l a u d o
    1.  I  lavori,  le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale,  da  eseguirsi  entro sessanta giorni dalla loro ultimazione,
consegna   o  esecuzione  ad  opera  del  personale  dell'istituzione
scolastica,  se munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il
dirigente  nomina  un  collaudatore  singolo  o  apposite commissioni
interne. Del collaudo e' redatto apposito verbale.
    2.  Per  le  forniture  di  valore inferiore a 2.000 euro, l'atto
formale  di  collaudo  e' sostituito da un certificato che attesta la
regolarita'  della  fornitura,  rilasciato  dal  dirigente  o, su sua
delega, dal responsabile amministrativo o da un verificatore all'uopo
nominato.
    3.  Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici,
e'  redatto  dal responsabile amministrativo, apposito certificato di
regolare prestazione.
    4.  Il  saldo  del pagamento dei lavori puo' essere disposto solo
dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui
al  comma 2.  Alla  stessa  data  il  dirigente  puo'  procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
    5.  Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto,  al  riguardo,  dalla  normativa sui lavori pubblici, salvo
quanto previsto dal comma 1.