Art. 35. C o l l a u d o 1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi entro sessanta giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione ad opera del personale dell'istituzione scolastica, se munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo e' redatto apposito verbale. 2. Per le forniture di valore inferiore a 2.000 euro, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un certificato che attesta la regolarita' della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal responsabile amministrativo o da un verificatore all'uopo nominato. 3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, e' redatto dal responsabile amministrativo, apposito certificato di regolare prestazione. 4. Il saldo del pagamento dei lavori puo' essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente puo' procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate. 5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.