Art. 37.
Alienazione  di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
                             scolastica
    1.  Le  istituzioni  scolastiche,  nell'esercizio  dei compiti di
formazione  ed  educativi,  hanno  facolta'  di svolgere attivita' di
servizi  per  conto  terzi,  nonche'  di  alienare  i  beni  prodotti
nell'esercizio di attivita' didattiche o di attivita' programmate.
    2. La vendita avviene con le modalita' stabilite dal consiglio di
istituto,  che  provvede  a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura  e  le  garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituzione scolastica.