Art. 38.
                 Concessione di beni in uso gratuito
    1.  L'istituzione  scolastica,  per  assicurare  il  diritto allo
studio,  su richiesta degli esercenti la potesta' genitoriale e degli
alunni maggiorenni,  puo'  concedere,  in uso gratuito, beni mobili e
libri,  nonche'  programmi  software,  di  cui  sia licenziataria con
autorizzazione alla cessione d'uso.
    2.  L'istituzione  scolastica  provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
consiglio di istituto.
    3.  La concessione in uso non puo' determinare, per l'istituzione
scolastica,  l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del
bene   ed   e'  subordinata  all'assunzione  di  responsabilita'  per
l'utilizzazione del bene da parte del beneficiario, ovvero, se minore
o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
    4.  La concessione e' sempre revocabile e non puo' mai estendersi
oltre periodi di tempo predeterminati.