Art. 4.
                          Fondo di riserva
    1.  Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva,  da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento
della dotazione finanziaria ordinaria.
    2.  Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per
aumentare  gli  stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente
per  spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a
quanto previsto dall'Art. 7, comma 3.
    3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere
sul fondo di riserva.
    4.   I   prelievi   dal   fondo  di  riserva  sono  disposti  con
provvedimento del dirigente, salva ratifica del consiglio di istituto
per  la  conseguente  modifica del programma, da adottare nella prima
seduta utile.