Art. 4. Fondo di riserva 1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria. 2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'Art. 7, comma 3. 3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. 4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del consiglio di istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare nella prima seduta utile.