Art. 42. Contratti di concessione in uso dei siti informatici 1. E' in facolta' della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale. 2. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile dell'attivita' e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica. 3. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 40. 4. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facolta' di disattivare il collegamento quando le attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.