Art. 42.
        Contratti di concessione in uso dei siti informatici
    1.  E'  in  facolta'  della  istituzione  scolastica ospitare sul
proprio  sito  informatico  istituzioni di volontariato, associazioni
tra  studenti,  collegamenti  verso  altre istituzioni scolastiche, o
enti di interesse culturale.
    2.  Nella  domanda  di  ammissione  deve  essere  individuato  un
soggetto responsabile dell'attivita' e dei contenuti immessi sul sito
gestito dalla istituzione scolastica.
    3.  Possono  essere  stipulati  contratti di sponsorizzazione del
sito, nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 40.
    4.  Nella  stipulazione  dei contratti, delle convenzioni e degli
accordi  di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al
dirigente  la  facolta'  di  disattivare  il  collegamento  quando le
attivita'  siano  in  contrasto,  anche  di  fatto,  con  la funzione
educativa e culturale della scuola.