Art. 44.
                         Contratti di mutuo
    1.  L'impegno  complessivo  annuale per il rimborso dei mutui non
puo'  eccedere,  sommato  all'impegno  per  canoni  di  contratti  di
locazione  finanziaria,  il  quinto  della  media  dei  trasferimenti
ordinari della Regione nell'ultimo triennio.
    2. La durata massima dei mutui e' quinquennale.
    3.   In   relazione  agli  assegnati  finanziamenti  di  progetti
comunitari  e  di  formazione  integrata  superiore,  dei  quali  sia
pervenuta  formale  comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere,   in   attesa   della   materiale   erogazione  dei  fondi,
anticipazioni   bancarie   alle   condizioni  stabilite  da  apposita
convenzione.