Art. 45.
                Manutenzione degli edifici scolastici
    1.  Nei  casi  in  cui  la  manutenzione  ordinaria degli edifici
scolastici  e  delle  loro  pertinenze  e'  delegata alle istituzioni
scolastiche dall'ente obbligato, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, della
legge  11 gennaio  1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), per
l'affidamento  dei relativi lavori si applicano le norme del presente
regolamento.