Art. 45. Manutenzione degli edifici scolastici 1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze e' delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente obbligato, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), per l'affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento.