Art. 46.
                 Contratti di locazione finanziaria
    1.  Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza
da  operarsi  a  cura  del  dirigente,  hanno  facolta'  di stipulare
contratti  di locazione finanziaria per la realizzazione di finalita'
istituzionali,  con esclusione dell'acquisizione della disponibilita'
di beni immobili.
    2.  E'  sempre  vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria   su   beni   precedentemente   alienati   al  concedente
dall'istituzione scolastica o da terzi.
    3.   Quando  l'istituzione  scolastica  non  abbia  interesse  ad
esercitare  il  potere  di  riscatto  del  bene, puo' determinarsi ad
esercitarlo   allorche',  a  seguito  di  richieste  provenienti  dal
personale   dell'istituzione   stessa   o  da  studenti,  vi  sia  la
possibilita' di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione
delle  procedure  di  cui  all'Art.  51  ad un prezzo non inferiore a
quello  di  riscatto.  In  tal  caso  le procedure di cui al predetto
articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.