Art. 48.
                   Compravendita di beni immobili
    1.  Previa deliberazione del consiglio di istituto, l'alienazione
di  beni immobili di proprieta' dell'istituzione scolastica e' sempre
disposta  con  le procedure di gara disciplinate dalle norme generali
di contabilita' dello Stato.
    2.   L'aggiudicazione   definitiva   e'  subordinata  al  mancato
esercizio  del  diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno
diritto.
    3.  Le  istituzioni  scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente  con  fondi derivanti da attivita' proprie, da legati,
eredita' e donazioni.