Art. 48. Compravendita di beni immobili 1. Previa deliberazione del consiglio di istituto, l'alienazione di beni immobili di proprieta' dell'istituzione scolastica e' sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilita' dello Stato. 2. L'aggiudicazione definitiva e' subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto. 3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie, da legati, eredita' e donazioni.