Art. 49.
         Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico
    1.  L'istituzione  scolastica  puo'  concedere  a  terzi a titolo
gratuito   l'utilizzazione   temporanea   e   precaria   dei   locali
dell'istituzione scolastica forniti dall'ente obbligato, nel rispetto
della  normativa  regionale  vigente  in  materia  e con l'osservanza
dell'Art.  32,  comma  2,  lettera c),  a  condizione  che  cio'  sia
compatibile  con  i  compiti  educativi  e formativi dell'istituzione
stessa.
    2.  Con  l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia
del  bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' e
delle  destinazioni  del  bene  stesso,  tenendo  nel contempo esente
l'istituzione  scolastica  e l'ente proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo.
    3.   L'edificio   scolastico   puo'   essere  concesso  solo  per
utilizzazioni   precarie   e   previa   stipulazione   da  parte  del
concessionario  di  una  polizza per la responsabilita' civile con un
istituto assicurativo.