Art. 49. Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico 1. L'istituzione scolastica puo' concedere a terzi a titolo gratuito l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali dell'istituzione scolastica forniti dall'ente obbligato, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e con l'osservanza dell'Art. 32, comma 2, lettera c), a condizione che cio' sia compatibile con i compiti educativi e formativi dell'istituzione stessa. 2. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attivita' e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l'istituzione scolastica e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico puo' essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilita' civile con un istituto assicurativo.