Art. 5.
                           Partite di giro
    1.  Le  partite di giro comprendono sia le entrate e le spese che
si  effettuano  per  conto  di  terzi  le quali, costituendo al tempo
stesso  un  debito  ed  un  credito per l'istituzione scolastica, non
incidono  sulle  risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione
del fondo di cui all'Art. 17.