Art. 50.
Appalti per lo smaltimento di rifiuti soggetti a trattamento speciale
    1.  Qualora  nell'esplicazione  delle attivita' scolastiche siano
prodotti   rifiuti   che  per  legge  devono  essere  assoggettati  a
trattamento   speciale,   il  dirigente  provvede  a  concludere  gli
opportuni  accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei
al trattamento di rifiuti.
    2.  E'  consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato
solo  ove  non  sia  possibile  fruire  del  servizio  di smaltimento
pubblico.