Art. 50. Appalti per lo smaltimento di rifiuti soggetti a trattamento speciale 1. Qualora nell'esplicazione delle attivita' scolastiche siano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti. 2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.