Art. 51.
   Vendita di materiali fuori uso e di beni non piu' utilizzabili
    1.  I  materiali  di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e
quelli  non  piu'  utilizzati sono ceduti dall'istituzione scolastica
previa  determinazione  del  loro  valore,  calcolato  sulla base del
valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del
valore   dell'usato   per   beni   simili,  individuato  da  apposita
commissione interna.
    2.  La  vendita  avviene  previo  avviso da pubblicarsi nell'albo
dell'istituzione  scolastica  e  comunicato  agli  alunni, sulla base
delle  offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione
e' fatta al migliore offerente.
    3.  Nel  caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e,
in difetto, essere distrutti.
    4.  I  soli  beni  non  piu'  utilizzati  possono  essere  ceduti
direttamente  a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o
ad altri enti pubblici.