Art. 52.
                         F o n d a z i o n i
    1.  Possono  essere istituite fondazioni mediante conferimento di
beni   di  valore  storico  non  piu'  utilizzati  per  finalita'  di
insegnamento,  ivi  compresi  i  beni  librari, le opere prodotte nel
corso  delle attivita' didattiche, i beni provenienti da successioni,
donazioni, legati.
    2.   Le  finalita'  delle  fondazioni  sono  di  conservazione  e
valorizzazione  dei  beni  conferiti,  nonche'  di  promozione  della
conoscenza  del  patrimonio  artistico e culturale, anche mediante la
creazione  e  gestione  di  spazi  espositivi  e biblioteche, nonche'
mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
    3.  Nell'atto  di  fondazione  devono  essere  previste norme che
assicurino   l'unita'   di  indirizzo  gestionale  tra  l'istituzione
scolastica e la fondazione.