Art. 53. Diritto allo studio ed assistenza scolastica 1. Le istituzioni scolastiche possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'Art. 47, i trasferimenti della Regione e degli enti locali in materia di diritto allo studio ed in particolare assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti. 2. Ferma restando la competenza degli enti locali, le istituzioni scolastiche possono assumere iniziative in materia di assistenza scolastica.