Art. 53.
            Diritto allo studio ed assistenza scolastica
    1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  integrare  con proprie
risorse,  gestite  anche  mediante  i contratti di cui all'Art. 47, i
trasferimenti della Regione e degli enti locali in materia di diritto
allo  studio  ed  in  particolare assegnare borse di studio annuali o
infrannuali   agli   studenti,   sulla  base  di  preventivi  criteri
deliberati  dal  consiglio  di  istituto,  su proposta, per i profili
didattici, del collegio dei docenti.
    2. Ferma restando la competenza degli enti locali, le istituzioni
scolastiche  possono  assumere  iniziative  in  materia di assistenza
scolastica.