Art. 54.
                     Donazioni, eredita', legati
    1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati
ed  eredita'  anche  assoggettate a disposizioni modali, a condizione
che  le  finalita' indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius
non contrastino con le finalita' istituzionali.
    2.  Nel  caso  di  donazioni, legati ed eredita' finalizzati alla
ristrutturazione   di   edifici   da   adibire   ad  uso  scolastico,
l'istituzione concorda con il proprietario dell'edificio le modalita'
di utilizzazione delle risorse.
    3.  Nel  caso  di  legati,  eredita' e donazioni finalizzate alla
concessione  di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono
ove  possibile  ai  contratti  di  gestione finalizzata delle risorse
finanziarie  di  cui  all'Art. 47, al fine di mantenere il valore del
capitale.
    4.   L'istituzione   scolastica   puo'  motivatamente  rinunciare
all'accettazione di legati.
    5.   La  durata  della  locazione  dei  beni  immobili  pervenuti
all'istituzione  scolastica  per  effetto  di  successioni a causa di
morte e donazioni non puo' mai eccedere i nove anni.
    6.   Il   contratto   deve  contenere  una  clausola  di  recesso
contrattuale  che  assicuri  la disponibilita' del bene per le mutate
esigenze   dell'istituzione  scolastica  riconosciute  nel  programma
annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.