Art. 55. Progetti integrati di istruzione e formazione 1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 19/2000, possono: a) stipulare convenzioni con universita' ed enti pubblici; b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione. 2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attivita', la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro quindici giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima. 3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo. 4. Le intese di cui al comma 3 possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'anno o delle attivita' di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passera' la proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati.