Art. 55.
            Progetti integrati di istruzione e formazione
    1.  Al  fine  di  realizzare  progetti  integrati di istruzione e
formazione,  che  richiedono  la  collaborazione  con  altre  agenzie
formative   pubbliche  e  private,  anche  partecipando  a  programmi
regionali,   nazionali  o  comunitari,  le  istituzioni  scolastiche,
singolarmente  o  nella forma dell'accordo di rete di cui all'Art. 12
della legge regionale n. 19/2000, possono:
      a) stipulare convenzioni con universita' ed enti pubblici;
      b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
      c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche
e  private  che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione
di particolari progetti di formazione.
    2.  Le  intese  di  collaborazione  con  soggetti pubblici per la
gestione   di   percorsi   formativi   integrati  sono  regolate  con
convenzioni.  Queste  devono  stabilire  i  rapporti  finanziari ed i
reciproci  obblighi  e  garanzie.  Qualora  siano trasferite ad altri
soggetti  risorse  finanziarie  per  assicurare  la gestione unitaria
delle  attivita',  la rendicontazione delle spese avviene all'interno
del  sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro quindici
giorni  dal  termine  di  detta  rendicontazione,  invia  agli  altri
soggetti finanziatori copia della medesima.
    3.  Le  intese  di  collaborazione  con agenzie formative private
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della piu' ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze
di  ciascun soggetto, nonche' le attivita' amministrate da ciascuno e
l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
    4.  Le  intese  di  cui  al comma 3 possono prevedere la gestione
unitaria  delle  risorse  finanziarie,  affidate  ad uno dei soggetti
partecipanti  all'intesa,  da  attuarsi mediante un organo paritetico
responsabile,  del  quale  deve  far  parte  il  dirigente  od un suo
delegato.  Entro  quindici  giorni  dalla  chiusura dell'anno o delle
attivita'  di  cui  trattasi,  deve  essere  rimessa  all'istituzione
scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse
comuni,  se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare
al  conto  consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei
soggetti  partecipanti,  al termine della collaborazione, passera' la
proprieta' degli eventuali beni durevoli acquistati.