Art. 56.
                      Esercizio della funzione
    1.  Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'Art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997,  n.  59)  provvede un collegio dei revisori dei
conti,  nominato  dalla  giunta regionale. Il collegio e' composto da
tre membri, dotati di adeguata professionalita', di cui due designati
dall'assessore  regionale  competente in materia di istruzione, tra i
quali  e'  nominato  il  presidente,  ed  uno designato dal consiglio
permanente  degli  enti  locali  di  cui all'art. 60 e seguenti della
legge  regionale  7 dicembre 1998,  n. 54 (Sistema delle autonomie in
Valle  d'Aosta). In caso di mancata designazione, la giunta regionale
provvede  alla  nomina  dei  membri  del collegio fra gli iscritti al
registro  dei  revisori  contabili. I componenti durano in carica due
anni,  salvo  conferma  che  nello  stesso  ambito  territoriale puo'
avvenire  per  non  piu'  di  due  volte.  In  caso  di rinuncia o di
cessazione  di  un  membro,  il  nuovo  nominato decade con quelli in
carica.
    2.  Ad  uno  stesso  collegio  e'  affidato  il riscontro di piu'
istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede
in  un  medesimo ambito territoriale. L'aggregazione e' operata dalla
struttura regionale competente tenuto conto:
      a) della   dimensione   complessiva   dei   flussi   finanziari
amministrati;
      b) della  vicinanza  o  del  facile collegamento tra le diverse
sedi;
      c) della   situazione   geografica   e  ambientale  in  cui  le
istituzioni scolastiche operano.
    3.  Ai  revisori  dei conti esterni all'amministrazione regionale
spetta un compenso onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale
e   correlato   alla  effettiva  attivita'  svolta.  Il  compenso  e'
corrisposto    dalle    istituzioni   scolastiche   individuate   nel
provvedimento di nomina del collegio interessato.
    4.  Per  le  designazioni  di  propria  competenza,  la struttura
regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di
un  apposito  elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti
appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D del contratto
collettivo    regionale,    nonche'   i   dipendenti   di   qualifica
immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori
contabili.  L'elenco  comprende  una  apposita  sezione  nella  quale
possono  chiedere  di  essere  iscritti  revisori  contabili  esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.