Art. 56. Esercizio della funzione 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'Art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dalla giunta regionale. Il collegio e' composto da tre membri, dotati di adeguata professionalita', di cui due designati dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, tra i quali e' nominato il presidente, ed uno designato dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 e seguenti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In caso di mancata designazione, la giunta regionale provvede alla nomina dei membri del collegio fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica due anni, salvo conferma che nello stesso ambito territoriale puo' avvenire per non piu' di due volte. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato decade con quelli in carica. 2. Ad uno stesso collegio e' affidato il riscontro di piu' istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione e' operata dalla struttura regionale competente tenuto conto: a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati; b) della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi; c) della situazione geografica e ambientale in cui le istituzioni scolastiche operano. 3. Ai revisori dei conti esterni all'amministrazione regionale spetta un compenso onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale e correlato alla effettiva attivita' svolta. Il compenso e' corrisposto dalle istituzioni scolastiche individuate nel provvedimento di nomina del collegio interessato. 4. Per le designazioni di propria competenza, la struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D del contratto collettivo regionale, nonche' i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.