Art. 57. Compiti dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa delle istituzioni scolastiche. 2. Il collegio esprime il parere di regolarita' contabile sul programma annuale proposto dalla giunta esecutiva ai sensi dell'Art. 2, comma 3. 3. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa. 4. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale: a) riferisce al consiglio di istituto sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto di istituto; c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi quali, ad esempio, quelli per il personale e per gli strumenti e i servizi esterni, inerenti alle attivita' e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi del rapporto fra costi e benefici da parte dell'istituzione scolastica, nonche' con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione scolastica regionale.