Art. 57.
                   Compiti dei revisori dei conti
    1.  Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimita',
regolarita'    e   correttezza   dell'azione   amministrativa   delle
istituzioni scolastiche.
    2.  Il  collegio  esprime  il parere di regolarita' contabile sul
programma  annuale proposto dalla giunta esecutiva ai sensi dell'Art.
2, comma 3.
    3. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali,
da  compiersi  almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica  compresa  nell'ambito  territoriale  di  competenza, alla
verifica della legittimita' e regolarita' delle scritture contabili e
della   coerenza   dell'impiego   delle  risorse  con  gli  obiettivi
individuati   nel   programma   e   nelle  successive  variazioni  di
quest'ultimo, nonche' alle verifiche di cassa.
    4. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale
in merito al quale:
      a) riferisce  al  consiglio di istituto sulla regolarita' della
gestione  finanziaria  e  patrimoniale,  secondo  gli elementi tratti
dagli  atti  esaminati  e  dalle  verifiche periodiche effettuate nel
corso dell'esercizio;
      b) rileva  il  livello  percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria   e  delle  dotazioni  annuali  di  ciascun  progetto  di
istituto;
      c) evidenzia   i   risultati   della   gestione  finanziaria  e
patrimoniale;
      d) esprime  parere  sul  conto,  con  particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
      e) correda  la  relazione  con tabelle di rilevazione dei costi
quali,  ad  esempio,  quelli per il personale e per gli strumenti e i
servizi  esterni,  inerenti  alle  attivita' e ai progetti realizzati
nell'istituto,  finalizzate  all'analisi  del  rapporto  fra  costi e
benefici  da  parte  dell'istituzione  scolastica,  nonche' con altre
notizie e dati richiesti dall'amministrazione scolastica regionale.