Art. 58. Funzionamento del collegio dei revisori dei conti 1. Le riunioni del collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'Art. 57, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. 2. Per le deliberazioni assunte dal collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non e' consentita l'astensione. 3. Le verifiche periodiche di cui all'Art. 57, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale. 4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo. 5. L'amministrazione scolastica regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio della funzione dei revisori.