Art. 58.
          Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
    1.  Le  riunioni  del  collegio, ai fini degli adempimenti di cui
all'Art.  57,  commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente,
cui  compete  la  convocazione,  ovvero  quando ne facciano richiesta
congiuntamente   gli  altri  due  membri.  Esse  possono  tenersi  in
qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di
competenza.
    2.   Per   le  deliberazioni  assunte  dal  collegio,  il  membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Non e' consentita l'astensione.
    3. Le verifiche periodiche di cui all'Art. 57, comma 3, avvengono
sulla base di una programmazione annuale.
    4.  Per  l'esercizio  delle funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche  sono  tenute  a  mettere  a  disposizione  gli  atti e i
documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
    5.  L'amministrazione scolastica regionale promuove gli opportuni
interventi,  al fine di assicurare l'omogeneita' dell'esercizio della
funzione dei revisori.