Art. 59.
                            V e r b a l i
    1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I
verbali,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  sono  raccolti  in
apposito   registro   a  pagine  numerate  progressivamente,  che  e'
custodito dal responsabile amministrativo o da un suo delegato.
    2.  Copia  del  verbale  relativo all'esame del conto consuntivo,
corredato  della  documentazione  indicata  all'Art.  18, deve essere
inviata  all'amministrazione  scolastica  regionale,  alla quale deve
altresi'  essere  inviata  copia  dei  verbali  relativi ad eventuali
anomalie  riscontrate  nel  corso  della gestione, per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.