Art. 59. V e r b a l i 1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che e' custodito dal responsabile amministrativo o da un suo delegato. 2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'Art. 18, deve essere inviata all'amministrazione scolastica regionale, alla quale deve altresi' essere inviata copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.