Art. 6.
                 Verifiche e modifiche al programma
    1.  Il  consiglio  di  istituto  verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilita'  finanziarie  dell'istituzione  scolastica, nonche' lo
stato  di  attuazione  del  programma, al fine delle modifiche che si
rendano  necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal
dirigente.
    2.   Il  consiglio  di  istituto  puo'  altresi'  apportare,  con
deliberazione  motivata,  su  proposta  della  giunta esecutiva o del
dirigente,   modifiche  parziali  al  programma  in  relazione  anche
all'andamento  del  funzionamento amministrativo e didattico generale
ed a quello attuativo dei singoli progetti.
    3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
    4.  Le  variazioni del programma, di entrata e di spesa, relative
ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a deliberazioni del
consiglio  di istituto, possono essere disposte con provvedimento del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio di istituto.
    5.  Durante  l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere  apportate  variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare.
    6.  Il  responsabile amministrativo, al fine di rendere possibili
le  verifiche  di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle
entrate  accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonche'
dei pagamenti eseguiti.