Art. 62. Norme transitorie 1. La prima ricognizione dei beni ed il rinnovo degli inventari previsti dall'art. 23, comma 9, devono essere effettuati entro il 31 agosto 2003. 2. I regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978 continuano ad applicarsi agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale, di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, fino alla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.