Art. 62.
                          Norme transitorie
    1.  La  prima ricognizione dei beni ed il rinnovo degli inventari
previsti  dall'art.  23,  comma  9, devono essere effettuati entro il
31 agosto 2003.
    2.  I  regolamenti  regionali  5 giugno  1978  e 28 novembre 1978
continuano  ad  applicarsi  agli  organi  collegiali  della  scuola a
livello  distrettuale,  di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n.
55,  fino  alla  riforma  degli  organi collegiali territoriali della
scuola.