Art. 7. Attivita' gestionale 1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 19/2000, secondo le modalita' ivi indicate. 2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'Art. 29, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'Art. 2, comma 7, sono costantemente aggiornate a cura del responsabile amministrativo, con riferimento alle spese sostenute. 3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente puo' ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'Art. 4.