Art. 7.
                        Attivita' gestionale
    1.   Spetta   al   dirigente   la   realizzazione  del  programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui
agli  articoli  22  e 23 della legge regionale n. 19/2000, secondo le
modalita' ivi indicate.
    2.  Il  dirigente,  sulla  base  delle  codifiche stabilite nella
modulistica  di  cui  all'Art.  29,  imputa le spese al funzionamento
amministrativo   e  didattico  generale,  ai  compensi  spettanti  al
personale   dipendente   per  effetto  di  norme  contrattuali  o  di
disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei
limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma
annuale  e  delle  disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal
fine,  le  schede  di  cui  all'Art.  2,  comma 7, sono costantemente
aggiornate  a  cura  del responsabile amministrativo, con riferimento
alle spese sostenute.
    3.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione di un progetto richieda
l'impiego  di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il
dirigente  puo'  ordinare  la  spesa eccedente nel limite massimo del
dieci  per  cento  della  dotazione originaria del progetto, mediante
l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'Art. 4.