Art. 8. Esercizio provvisorio 1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti gia' approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio o dal diverso termine stabilito dalla giunta regionale con propria deliberazione, il dirigente ne da' immediata comunicazione all'amministrazione scolastica regionale, cui e' demandato il compito di nominare, entro i successivi quindici giorni, un commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.