Art. 8.
                        Esercizio provvisorio
    1.  Nei  casi in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal  consiglio  di  istituto  prima dell'inizio dell'esercizio cui lo
stesso  si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria
nel  limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di
spesa  definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per
la  prosecuzione  dei  progetti gia' approvati e per il funzionamento
didattico  e  amministrativo  generale.  Qualora il programma non sia
stato    approvato    entro    quarantacinque    giorni   dall'inizio
dell'esercizio o dal diverso termine stabilito dalla giunta regionale
con   propria   deliberazione,   il   dirigente   ne   da'  immediata
comunicazione   all'amministrazione   scolastica  regionale,  cui  e'
demandato il compito di nominare, entro i successivi quindici giorni,
un  commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari entro
il termine prestabilito nell'atto di nomina.