Art. 9.
                      Riscossione delle entrate
    1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce
il servizio di cassa a norma dell'Art. 16, a fronte dell'emissione di
reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
    2.  L'istituto  cassiere,  conformemente  a quanto previsto nella
convenzione  di cui all'Art. 16, non puo' rifiutare la riscossione di
somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano state
emesse  le  relative  reversali,  salvo  richiedere,  subito  dopo la
riscossione,    la    regolarizzazione    contabile   all'istituzione
scolastica.
    3.  La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura posti a calco degli alunni e' effettuata
anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
    4.  Le  somme versate sul conto corrente postale sono trasferite,
con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario
presso  l'istituto  cassiere. Sul predetto conto corrente postale non
possono essere ordinati pagamenti.