Art. 9. Riscossione delle entrate 1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell'Art. 16, a fronte dell'emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica. 2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all'Art. 16, non puo' rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano state emesse le relative reversali, salvo richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica. 3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a calco degli alunni e' effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali. 4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.