Art. 2. Modalita' di concessione del contributo 1. Il contributo di cui all'Art. 1 e' erogato con le seguenti modalita': a) fino al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario del relativo stralcio funzionale esecutivo; b) per la parte residua, previo inoltro da parte della comunita' ebraica di Venezia della documentazione attestante la spesa effettuata, per un importo pari o superiore al contributo concesso.