Art. 2.
               Modalita' di concessione del contributo
    1.  Il  contributo  di  cui all'Art. 1 e' erogato con le seguenti
modalita':
      a) fino  al  sessanta per cento, previo inoltro del progetto di
allestimento  e  relativo  piano  economico  finanziario del relativo
stralcio funzionale esecutivo;
      b) per   la  parte  residua,  previo  inoltro  da  parte  della
comunita' ebraica di Venezia della documentazione attestante la spesa
effettuata, per un importo pari o superiore al contributo concesso.