Art. 3.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti dalla attuazione della presente legge,
quantificati in lire 600 milioni, si provvede:
      a) relativamente  a  lire  500  milioni,  per il rinnovamento e
l'ampliamento  dei  locali del museo ebraico, mediante utilizzo della
partita  n.  11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese
d'investimento",  iscritto  nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2001;
      b) relativamente  a  lire  100  milioni,  per  la  promozione e
valorizzazione della cultura ebraica, mediante utilizzo della partita
n. 3 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti",
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
    2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 viene
contestualmente istituito il capitolo n. 70268 denominato "Contributo
straordinario  alla  comunita'  ebraica  di  Venezia  per  interventi
concernenti   il   museo   ebraico  del  Ghetto  e  la  promozione  e
valorizzazione della cultura ebraica" con lo stanziamento di lire 600
milioni   per  competenza  e  per  cassa.  La  presente  legge  sara'
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione veneta. E' fatto
obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta.
      Venezia, 29 novembre 2001
                                GALAN
    (Omissis).