Art. 3. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in lire 600 milioni, si provvede: a) relativamente a lire 500 milioni, per il rinnovamento e l'ampliamento dei locali del museo ebraico, mediante utilizzo della partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001; b) relativamente a lire 100 milioni, per la promozione e valorizzazione della cultura ebraica, mediante utilizzo della partita n. 3 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 viene contestualmente istituito il capitolo n. 70268 denominato "Contributo straordinario alla comunita' ebraica di Venezia per interventi concernenti il museo ebraico del Ghetto e la promozione e valorizzazione della cultura ebraica" con lo stanziamento di lire 600 milioni per competenza e per cassa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 29 novembre 2001 GALAN (Omissis).