Art. 3.
                         C o m p e t e n z e
    1.   All'adozione   dei   provvedimenti   spettanti,   ai   sensi
dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma
Friuli  Venezia  Giulia  e  alle  Province  autonome  di Bolzano e di
Trento,   gli   enti   cogerenti   provvedono  secondo  i  rispettivi
ordinamenti.