Art. 5. A b r o g a z i o n i 1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'Art. 4, e' abrogata la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 "Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 29 novembre 2001 GALAN