Art. 5.
                        A b r o g a z i o n i
    1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'Art. 4, e'
abrogata  la  legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 "Organizzazione e
gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 29 novembre 2001
                                GALAN