Art. 10.
                        Approvazione del PRS
    1.  La giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula
e adotta una proposta di PRS.
    2.   La  proposta  di  PRS  e'  elaborata  con  il  metodo  della
concertazione  con tutti i soggetti interessati, singoli o associati.
La  giunta  regionale determina le modalita' della partecipazione dei
vari  soggetti all'attivita' di concertazione e ne regola le forme di
svolgimento.  La  conferenza permanente Regione - autonomie locali di
cui  alla  legge  regionale  3 giugno  1997,  n.  20  "Riordino delle
funzioni  amministrative  e  principi in materia di attribuzione e di
delega  agli  enti  locali"  e  successive  modificazioni,  partecipa
all'attivita' di concertazione.
    3.   La   giunta   regionale,   tenuto  conto  dell'attivita'  di
concertazione,  espletata  ai  sensi  del comma 2, adotta il PRS e lo
trasmette  al  consiglio  regionale.  Qualora non si siano verificate
rilevanti  evoluzioni  nel  quadro economico-sociale e politico, puo'
procedere  con  un  aggiornamento del precedente PRS tramite una nota
aggiuntiva.
    4.  Il  consiglio  regionale approva, con legge, il PRS o la nota
aggiuntiva nei successivi tre mesi.