Art. 10. Approvazione del PRS 1. La giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta una proposta di PRS. 2. La proposta di PRS e' elaborata con il metodo della concertazione con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La giunta regionale determina le modalita' della partecipazione dei vari soggetti all'attivita' di concertazione e ne regola le forme di svolgimento. La conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, partecipa all'attivita' di concertazione. 3. La giunta regionale, tenuto conto dell'attivita' di concertazione, espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al consiglio regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro economico-sociale e politico, puo' procedere con un aggiornamento del precedente PRS tramite una nota aggiuntiva. 4. Il consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la nota aggiuntiva nei successivi tre mesi.