Art. 18. Piano di attuazione e spesa (PAS) 1. Nel PRS e nei piani di settore di cui alle sezioni I e II sono individuate le linee strategiche e i fabbisogni di risorse. 2. Il PAS, di cui alla presente sezione, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorita' del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati azioni. 3. Le azioni programmate dal PAS riguardano l'intervento strutturale della Regione, di cui all'art. 35 e si concretizzano tramite la realizzazione di infrastrutture, di opere nonche' di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilita' oltre l'esercizio nel quale vengono attuati.