Art. 18.
                  Piano di attuazione e spesa (PAS)
    1. Nel PRS e nei piani di settore di cui alle sezioni I e II sono
individuate le linee strategiche e i fabbisogni di risorse.
    2.  Il PAS, di cui alla presente sezione, previa una ricognizione
delle  risorse  disponibili, determina le priorita' del loro impiego,
ripartendole  per  gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati
azioni.
    3.   Le   azioni  programmate  dal  PAS  riguardano  l'intervento
strutturale  della  Regione,  di  cui  all'art. 35 e si concretizzano
tramite  la  realizzazione  di  infrastrutture,  di  opere nonche' di
interventi,  azioni  di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la
loro utilita' oltre l'esercizio nel quale vengono attuati.