Art. 2.
                    Soggetti della programmazione
    1.   La   Regione   determina   gli   obiettivi   generali  della
programmazione.
    2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al
processo  di  programmazione  attraverso la concertazone quale metodo
per  la  individuazione delle strategie e la condivisione delle forme
di intervento nel rispetto delle reciproche competenze.