Art. 21. Approvazione del PAS 1. La giunta regionale, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale del PRS e comunque non oltre sei mesi, tenuto conto della attivita' di concertazione, adotta il PAS. 2. Il PAS e' trasmesso al consiglio regionale, per l'approvazione con legge entro tre mesi. 3. Il PAS e' aggiornato con legge su proposta della giunta regionale, tenuto conto dell'attivita' di concertazione, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.