Art. 21.
                        Approvazione del PAS
    1.   La  giunta  regionale,  dopo  l'approvazione  da  parte  del
consiglio  regionale  del  PRS  e comunque non oltre sei mesi, tenuto
conto della attivita' di concertazione, adotta il PAS.
    2. Il PAS e' trasmesso al consiglio regionale, per l'approvazione
con legge entro tre mesi.
    3.  Il  PAS  e'  aggiornato  con  legge  su proposta della giunta
regionale,  tenuto  conto  dell'attivita'  di concertazione, di norma
contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.