Art. 22. Attuazione del PAS 1. Al PAS e' data completa attuazione sin dalla sua entrata in vigore e per l'intero periodo di programmazione, con assunzione di obbligazioni pluriennali, per gli interventi che si sviluppano oltre un esercizio. 2. Gli interventi finanziati nell'attuazione nel PAS devono completare la fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori, entro la scadenza del PAS. Devono concludere altresi' la fase dei pagamenti nei due anni successivi. Superati tali limiti temporali, i finanziamenti decadono e i competenti uffici provvedono al disimpegno d'ufficio, salvo i casi nei quali sia intervenuta una impossibilita' dovuta a motivi giudiziari. In tal caso puo' essere concessa una proroga, non superiore ad un anno, dal momento in cui l'impossibilita' di cui sopra sia venuta meno. Per gli interventi non completati, si procede come al comma 3. 3. Gli interventi finanziati dal PAS devono essere attuati in modo completo e funzionale. Gli eventuali completamenti necessari per dare funzionalita' agli interventi estano a carico dei soggetti attuatori. 4. Progetti complessi, i cui tempi tecnici di esecuzione, eccedano il periodo di programmazione di un PAS, possono essere programmati su piu' PAS.