Art. 22.
                         Attuazione del PAS
    1.  Al  PAS  e' data completa attuazione sin dalla sua entrata in
vigore  e  per  l'intero periodo di programmazione, con assunzione di
obbligazioni  pluriennali, per gli interventi che si sviluppano oltre
un esercizio.
    2.  Gli  interventi  finanziati  nell'attuazione  nel  PAS devono
completare  la  fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili
degli  attuatori,  entro  la  scadenza  del  PAS.  Devono  concludere
altresi' la fase dei pagamenti nei due anni successivi. Superati tali
limiti  temporali,  i  finanziamenti  decadono  e i competenti uffici
provvedono  al  disimpegno  d'ufficio,  salvo  i  casi  nei quali sia
intervenuta  una  impossibilita'  dovuta  a motivi giudiziari. In tal
caso  puo' essere concessa una proroga, non superiore ad un anno, dal
momento in cui l'impossibilita' di cui sopra sia venuta meno. Per gli
interventi non completati, si procede come al comma 3.
    3.  Gli  interventi  finanziati  dal PAS devono essere attuati in
modo completo e funzionale. Gli eventuali completamenti necessari per
dare  funzionalita'  agli  interventi  estano  a  carico dei soggetti
attuatori.
    4.  Progetti  complessi,  i  cui  tempi  tecnici  di  esecuzione,
eccedano  il  periodo  di  programmazione  di  un PAS, possono essere
programmati su piu' PAS.