Art. 24.
              Raccordo con la programmazione nazionale
    1.  Al  fine di garantire l'unicita' del processo programmatorio,
la giunta regionale, contestualmente all'invio al consiglio regionale
della  proposta del PAS, avvia i proceimenti per la sottoscrizione di
intese  istituzionali  di  programma,  ai  sensi  della deliberazione
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
21 marzo 1997 e successive disposizioni di aggiornamento.
    2. L'intesa e' finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali
nel  contesto  del  PAS  al fine della realizzazione di interventi di
interesse comune.
    3.  L'intesa  puo'  altresi'  stabilire  forme di collaborazione,
anche  attraverso  la costituzione di organi o comitati misti, per la
gestione  congiunta  e  il  monitoraggio  degli  interventi di cui al
presente articolo.