Art. 24. Raccordo con la programmazione nazionale 1. Al fine di garantire l'unicita' del processo programmatorio, la giunta regionale, contestualmente all'invio al consiglio regionale della proposta del PAS, avvia i proceimenti per la sottoscrizione di intese istituzionali di programma, ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997 e successive disposizioni di aggiornamento. 2. L'intesa e' finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali nel contesto del PAS al fine della realizzazione di interventi di interesse comune. 3. L'intesa puo' altresi' stabilire forme di collaborazione, anche attraverso la costituzione di organi o comitati misti, per la gestione congiunta e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.