Art. 25. PAS e Programmazione decentrata 1. Su iniziativa della giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS puo' essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale. 2. Per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sara' predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d'area (IPA). 3. L'articolazione del PAS, secondo le modalita' del comma 1, richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati. 4. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse. 5. La giunta regionale, per la formazione e la gestione delle intese programmatiche d'area (IPA), stabilisce con proprio provvedimento, per ciascuna area, specifiche modalita' di concertazione.