Art. 25.
                   PAS e Programmazione decentrata
    1. Su iniziativa della giunta regionale o su richiesta degli enti
locali,  il  PAS  puo' essere articolato, sia per la formulazione che
per la gestione, su base territoriale sub-regionale.
    2.  Per  queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano
di  esclusivo  livello  regionale,  nel  PAS  sara'  predisposta  una
specifica   sezione   riguardante  tutti  i  settori  di  intervento,
denominata intesa programmatica d'area (IPA).
    3.  L'articolazione  del  PAS,  secondo le modalita' del comma 1,
richiede   il   consenso  delle  amministrazioni  provinciali,  delle
comunita'   montane,  ove  presenti  sul  territorio  interessato,  e
della maggioranza dei comuni interessati.
    4.  Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione
e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del
PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse.
    5.  La  giunta  regionale,  per la formazione e la gestione delle
intese   programmatiche   d'area   (IPA),   stabilisce   con  proprio
provvedimento,   per   ciascuna   area,   specifiche   modalita'   di
concertazione.