Art. 27.
                            Monitoraggio
    1.   Il  monitoraggio  e'  l'attivita'  di  rilevazione  continua
dell'evolversi  del  PAS  sotto  il  profilo  procedurale,  fisico  e
finanziario;   unitamente   alla   valutazione,   costituisce   parte
integrante del processo di programmazione.
    2. I contenuti e le modalita' dell'attivita' di monitoraggio sono
stabiliti dalla giunta regionale.
    3.  La  giunta  regionale  predispone  annualmente un rapporto di
monitoraggio.  Il rapporto e' trasmesso al consiglio regionale per le
conseguenti valutazioni sulla programmazione.