Art. 27. Monitoraggio 1. Il monitoraggio e' l'attivita' di rilevazione continua dell'evolversi del PAS sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce parte integrante del processo di programmazione. 2. I contenuti e le modalita' dell'attivita' di monitoraggio sono stabiliti dalla giunta regionale. 3. La giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio. Il rapporto e' trasmesso al consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione.