Art. 28. Valutazione 1. L'azione regionale e' oggetto di una valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorita' e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici. 2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli effetti prodotti sulla situazione economico-sociale, sull'equilibrio del mercato del lavoro, sul miglioramento della competitivita' delle piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale. 3. La giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'art. 31, l'attivita' di valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al consiglio regionale, tramite l'osservatorio di cui all'art. 59 della legge regionale di contabilita', per le conseguenti valutazioni e l'adozione delle eventuali azioni correttive.