Art. 28.
                             Valutazione
    1.  L'azione regionale e' oggetto di una valutazione in itinere e
di  una  valutazione  ex-post, volte a determinare l'impatto rispetto
agli  obiettivi  e  le  priorita'  e  ad  analizzarne le incidenze su
problemi strutturali specifici.
    2.  La  valutazione  si indirizza in particolar modo sull'analisi
degli    effetti   prodotti   sulla   situazione   economico-sociale,
sull'equilibrio  del  mercato  del  lavoro,  sul  miglioramento della
competitivita'  delle  piccole  e  medie  imprese,  sulla  situazione
ambientale iniziale e finale.
    3.  La  giunta  regionale svolge, tramite le strutture regionali,
tra le quali il nucleo di valutazione di cui all'art. 31, l'attivita'
di  valutazione,  i  cui  risultati sono successivamente trasmessi al
consiglio  regionale, tramite l'osservatorio di cui all'art. 59 della
legge  regionale  di  contabilita',  per le conseguenti valutazioni e
l'adozione delle eventuali azioni correttive.