Art. 3.
            Applicazione del principio di sussidiarieta'
    1.    La    responsabilita'    dell'attuazione   e'   attribuita,
conformemente  all'art. 118 della Costituzione ed in applicazione del
principio   di   sussidiarieta',   all'autorita'  territorialmente  e
funzionalmente piu' vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e congruita'.
    2.  La Regione, nell'esercizio dell'attivita' di attuazione della
programmazione,  riconosce  e valorizza il ruolo degli altri soggetti
pubblici  e  dei  privati,  sia  in forma singola che associata e nel
rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.