Art. 3. Applicazione del principio di sussidiarieta' 1. La responsabilita' dell'attuazione e' attribuita, conformemente all'art. 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarieta', all'autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di adeguatezza e congruita'. 2. La Regione, nell'esercizio dell'attivita' di attuazione della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti pubblici e dei privati, sia in forma singola che associata e nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.