Art. 31.
                        Nucleo di valutazione
    1.  Il  nucleo  di  valutazione  istituito  ai  sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti
di  investimento  sotto  il  profilo  tecnico, finanziario-economico,
amministrativo  e  procedurale  in  relazione ai tempi di conclusione
della fase progettuale ed a quelli di cantierabilita'.
    2.  I  progetti  dichiarati  congrui  sotto  il profilo tecnico e
immediatamente  cantierabili  hanno  una  priorita'  di finanziamento
all'interno della disponibilita' del PAS.