Art. 31. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilita'. 2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorita' di finanziamento all'interno della disponibilita' del PAS.