Art. 32.
                        Accordi di programma
    1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno
1999,  n.  23,  per  l'attuazione  organica  e  coordinata di piani e
progetti   che  richiedono  per  la  loro  realizzazione  l'esercizio
congiunto   di   competenze  regionali  e  di  altre  amministrazioni
pubbliche,  anche  statali  ed  eventualmente di soggetti privati, il
presidente  della giunta regionale puo' promuovere la' conclusione di
un  accordo  di  programma,  anche  su  richiesta  di  uno o piu' dei
soggetti  interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per  determinarne  i  tempi,  le  modalita', il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.
    2.  L'accordo  puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
    3.  Per  verificare  la  possibilita'  di concordare l'accordo di
programma,   il   presidente   della  giunta  regionale  convoca  una
conferenza fra i soggetti interessati.
    4.   L'accordo   consiste   nel  consenso  unanime  dei  soggetti
interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine
alla  natura  e  ai  contenuti  dell'accordo  stesso.  Esso  e'  reso
esecutivo  con  decreto  del  presidente della giunta regionale ed e'
pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  del  Veneto.
L'accordo  sostituisce  ad  ogni  effetto  le  intese,  i  pareri, le
autorizzazioni,  le  approvazioni,  i  nulla  osta  previsti da leggi
regionali.  Esso  comporta,  per  quanto occorra, la dichiarazione di
pubblica  utilita' dell'opera, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita'
dei  relativi  lavori,  e  la  variazione  integrativa agli strumenti
urbanistici senza necessita' di ulteriori adempimenti.