Art. 32. Accordi di programma 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il presidente della giunta regionale puo' promuovere la' conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. 4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso e' reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, nonche' l'urgenza e l'indifferibilita' dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessita' di ulteriori adempimenti.