Art. 35. Norme transitorie e finali 1. Ai procedimenti amministrativi in corso, si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' adottato un nuovo PRS. 3. Nelle more dell'approvazione del PRS la giunta regionale e' autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 21. 4. Il PAS e' successivamente adeguato alle disposizioni del PRS approvata dal consiglio regionale. 5. In sede di redazione del primo PAS la giunta regionale definisce quali siano le azioni di cui all'Art. 18, comma 3, che costituiscono l'intervento strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con il PAS. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto. Venezia, 29 novembre 2001 GALAN