Art. 35.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Ai  procedimenti  amministrativi  in  corso, si continuano ad
applicare  le  norme  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
e' adottato un nuovo PRS.
    3.  Nelle  more  dell'approvazione del PRS la giunta regionale e'
autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui
agli articoli 17 e 21.
    4.  Il  PAS e' successivamente adeguato alle disposizioni del PRS
approvata dal consiglio regionale.
    5.  In  sede  di  redazione  del  primo  PAS  la giunta regionale
definisce  quali  siano  le  azioni  di cui all'Art. 18, comma 3, che
costituiscono  l'intervento  strutturale  della  Regione  tramite una
classificazione delle spese da aggiornare eventualmente con il PAS.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione del Veneto.
      Venezia, 29 novembre 2001
                                GALAN